Art. 7.
(Proventi e vincolo di destinazione).

      1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con obbligo di destinazione per l'amministrazione comunale ad attività promozionali, turistiche, culturali ed economiche locali, per la tutela dei beni culturali e artistici, la valorizzazione dei parchi naturali, l'incremento degli interventi in campo sociale, dell'assistenza e del volontariato, con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale;

          b) il 30 per cento alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ha sede la casa da gioco con analogo vincolo di destinazione e con medesimo obbligo di rendicontazione distinta e separata ai sensi della lettera a);

          c) il restante 20 per cento è destinato alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ha sede la casa da gioco, per la realizzazione di progetti specifici finalizzati alla stabilizzazione del

 

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lavoro precario, nonché di formazione, avviamento e riconversione al lavoro per i disoccupati.